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Architetto Roma Articoli Le agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio
Agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio

 
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Introduzione:
Con la legge finanziaria 2008 è stato nuovamente prorogato il termine per fruire delle agevolazioni inerenti la detrazione del 36% della spesa sostenuta per le opere di recupero edilizio. È stata prorogata anche l'applicazione dell'Iva al 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Limiti e condizioni per beneficiare delle agevolazioni per il recupero edilizio:

  • il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione del 36% è di 48.000 euro;
  • la detrazione del 36% deve essere equamente spalmata su 10 anni; se i beneficiari sono anziani, potrà essere recuperata in cinque e tre quote annuali uguali per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
  • in caso di prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati dopo il primo gennaio 2002, per il calcolo del tetto massimo delle 48.000 euro sarà necessario contare i costi già sostenuti;
  • la ditta esecutrice dovrà necessariamente distinguere in fattura il costo della manodopera applicata.
  • sul sito web dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello, con le relative istruzioni, che devono compilare tutti i contribuenti che vogliono usufruire delle agevolazioni per il recupero edilizio su immobili residenziali. La comunicazione, datata e sottoscritta, dovrà essere recapitata in busta chiusa per raccomandata senza avviso di ricevuta prima dell'inizio delle lavorazioni presso il Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) i costi sostenute per il recupero edilizio di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Trattandosi di una detrazione dall’Irpef potranno detrarre la spesa sostenuta per la ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Per quali lavorazioni spettano le agevolazioni:
Le agevolazioni per il recupero edilizio riguardano i costi sostenuti per eseguire la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e per o di immobili condominiali. La manutenzione ordinaria è ammessa solo se riguarda le parti comuni di edifici residenziali.
Oltre ai costi necessari per esecuzione degli interventi di recupero edilizio, sarà possibile deneficiare della detrazione per:
  • gli oneri sostenuti per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • gli oneri sostenuti per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • gli oneri sostenuti per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Adempimenti necessari per fruire della detrazone:

 1- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Pescara

Prima dell’inizio dei lavori è obbligatorio spedire con raccomandata l'apposito modello disponibile sia nelle sedi locali dell'Agenzia, sia nel sito web. A tale modello dovranno essere allegati:

  • la copia del permesso di costruire, o della dia, se previste dalla legislazione urbanistica ed edilizia;
  • i dati catastali (o, in mancanza, la fotocopia della domanda di accatastamento);
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell’ICI a partire dal 1997, se dovuta; se il contribuente che chiede di fruire delle agevolazioni per il recupero edilizio è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell’Ici (per esempio, l’inquilino), non è necessario trasmettere le copie delle ricevute. Anche per i lavori di recupero edilizio eseguiti sulle parti comuni condominiali non va allegata la ricevuta di pagamento dell’Ici;
  • la fotocopia della tabella millesimale e della delibera assembleare di ripartizione delle spese se sono interessate parti comuni di edifici residenziali. Se successivamente l’ammontare delle opere realizzate supera quello inizialmente preventivato, sarà necessario trasmettere la tabella di ripartizione  aggiornata allo stesso ufficio che ha ricevuto la comunicazione originaria;
  • la dichiarazione del proprietario di nulla osta all’esecuzione delle operlavorazioni, se vengano eseguite dall'inquilino o dal comodatario.
Invece di produrre tutta la documentazione sopra riportata, i contribuenti possono presentare un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello potrà essere inviato anche dopo la data di inizio lavori, ma comunuque sempre entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.

2- Comunicazione alla Asl competente per territorio

Contemporaneamente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara dovrà essere inviata alla A.S.L. competente per territorio una raccomandata con le seguenti informazioni:
  • generalità del committente e ubicazione dell'immobile in cui verranno realizzate le opere;
  • natura dell’intervento da eseguire;
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice con chiara assunzione di responsabilità sul rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
  • data di inizio dell’intervento di ristrutturazione.

La comunicazione deve essere fatta ogni qual volta è previsto l'obbligo della notifica preliminare alla ASL, come previsto dal d.m. 81/08.

3- Pagamento con bonifico bancario o postale

Per godere delle agevolazioni per il recupero edilizio è richiesto che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale da cui risulti ben chiara la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario.
Se vi sono più contribuenti che intendono beneficiare del'agevolazione, il bonifico dovrà contenere il numero di codice fiscale di tutti.
Se sono interessate parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio sarà obbligatorio riportare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.

4- altri adempimenti richiesti

Al termine degli lavorazioni di costo complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti dovranno trasmettere la dichiarazione di fine lavori sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguite le opere.

I contribuenti interessati dovranno conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione delle ristrutturazioni e la ricevuta del bonifico.

5- disposizioni della Legge Finanziaria 2008

Il comma 15 modifica il testo dei commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che hanno disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente, della detrazione ai fini dell’IRPEF, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute per il recupero edilizio e per gli acquirenti o gli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, nonchè delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto.

A seguito dell’intervento disposto dal comma in esame, le agevolazioni per il recupero edilizio spettano anche con riferimento agli oneri sostenuti nell’anno 2011. La detrazione spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempre ché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2012.

 

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Il Permesso di Costruire

per le nuove edificazioni e per l'ampliamento di quelle esistenti.

 

La Denuncia di Inizio Attività

per i lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione.

 

L'attività edilizia libera

le opere che possono essere eseguite senza particolari autorizzazioni.

 

L'Accertamento di Conformità

per la regolarizzazione di lavori edilizi eseguiti senza titolo.

 

Il Piano Regolatore Generale

la pianificazione locale del territorio e le prescrizioni all'edificazione.

 

Le Norme Edilizie

Standard Urbanistici, Norme Igienico - Sanitarie.

 

Le norme sulla Sicurezza

per i Cantieri Temporanei e mobili.


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