| Agevolazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio |
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Introduzione:
Con la legge finanziaria 2008 è stato nuovamente prorogato il termine per fruire delle agevolazioni inerenti la detrazione del 36% della spesa sostenuta per le opere di recupero edilizio. È stata prorogata anche l'applicazione dell'Iva al 10%, per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata. Limiti e condizioni per beneficiare delle agevolazioni per il recupero edilizio:
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) i costi sostenute per il recupero edilizio di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. Trattandosi di una detrazione dall’Irpef potranno detrarre la spesa sostenuta per la ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Per quali lavorazioni spettano le agevolazioni:
Le agevolazioni per il recupero edilizio riguardano i costi sostenuti per eseguire la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia di singoli appartamenti e per o di immobili condominiali. La manutenzione ordinaria è ammessa solo se riguarda le parti comuni di edifici residenziali.
Oltre ai costi necessari per esecuzione degli interventi di recupero edilizio, sarà possibile deneficiare della detrazione per:
Adempimenti necessari per fruire della detrazone: 1- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate di Pescara Prima dell’inizio dei lavori è obbligatorio spedire con raccomandata l'apposito modello disponibile sia nelle sedi locali dell'Agenzia, sia nel sito web. A tale modello dovranno essere allegati:
Invece di produrre tutta la documentazione sopra riportata, i contribuenti possono presentare un’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Per gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, il modello potrà essere inviato anche dopo la data di inizio lavori, ma comunuque sempre entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel quale s’intende fruire della detrazione.
2- Comunicazione alla Asl competente per territorio Contemporaneamente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara dovrà essere inviata alla A.S.L. competente per territorio una raccomandata con le seguenti informazioni:
La comunicazione deve essere fatta ogni qual volta è previsto l'obbligo della notifica preliminare alla ASL, come previsto dal d.m. 81/08. 3- Pagamento con bonifico bancario o postale Per godere delle agevolazioni per il recupero edilizio è richiesto che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale da cui risulti ben chiara la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga, e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario. 4- altri adempimenti richiesti Al termine degli lavorazioni di costo complessivo superiore a 51.645,68 euro, i contribuenti dovranno trasmettere la dichiarazione di fine lavori sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato. La dichiarazione deve essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui sono eseguite le opere. I contribuenti interessati dovranno conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione delle ristrutturazioni e la ricevuta del bonifico. 5- disposizioni della Legge Finanziaria 2008 Il comma 15 modifica il testo dei commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, che hanno disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, rispettivamente, della detrazione ai fini dell’IRPEF, nella misura del 36 per cento, delle spese sostenute per il recupero edilizio e per gli acquirenti o gli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, nonchè delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto. A seguito dell’intervento disposto dal comma in esame, le agevolazioni per il recupero edilizio spettano anche con riferimento agli oneri sostenuti nell’anno 2011. La detrazione spetta, altresì, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempre ché i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2012.
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