| Coordinamento della Sicurezza (D.Lgs 81/08) |
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La legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è stata aggiornata più volte, anche per recepire direttive comunitarie: con il decreto legislativo 626/94 (luoghi di lavoro), il decreto legislativo 494/96 (cantieri temporanei e mobili) e recentemente con il decreto legislativo 81/08 (Testo Unico).
Le nuove normative sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili si rivolgono innanzitutto ai committenti e ai progettisti incaricati, ai quali vengono chiaramente richiesti la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri, sollecitando quindi di occuparsi di sicurezza contemporaneamente alla progettazione architettonica dell'opera, e non a posteriori, a progettazione eseguita e magari a cantieri iniziati.
Il Coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. I suoi compiti sono: Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento in cui, a seguito della descrizione delle lavorazioni di cantiere e del loro inquadramento spaziale e temporale, viene effettuata l’individuazione e la valutazione dei rischi, e sono conseguentemente identificati gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari. Il fascicolo e’ una sorta di manuale d’ uso e di manutenzione in cui sono contenute informazioni utili ai fini della sicurezza dei lavoratori impiegati nei successivi lavori di manutenzione. Il Coordinatore per l’Esecuzione deve essere nominato prima dell’affidamento dei lavori. Deve vigilare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. E' praticamente il "Direttore della Sicurezza del cantiere".
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