| La Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) |
Il Testo Unico dell'Edilizia (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la D.I.A. si possono eseguire lavori non inclusi tra quelli soggetti ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001). È pertanto richiesta la Denuncia di Inizio Attività per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
SONO DA CONSIDERARSI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LE SEGUENTI OPERE: - i lavori necessari per rinnovare e/o sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che gli stessi non modifichino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso; - le opere costituenti volumi tecnici al servizio di edifici già esistenti; Con tale strumento si possono inoltre realizzare anche varianti a Permessi di Costruire che non comportino variazioni di volumi, sagoma o superfici utili, oppure opere di nuova costruzione, nel caso in cui sia stato approvato un Piano Particolareggiato e te tipologie edilizie siano state già definite. Questa D.I.A. con poteri ampliati è conosciuta come Super D.I.A. e comporta il pagamento di oneri. La D.I.A. segue il meccanismo del silenzio-assenso: una volta effettuata la comunicazione, decorsi 30 giorni dalla data del protocollo, il richiedente può dare inizio ai lavori. RIFERIMENTO NORMATIVO: (clicca sul riquadro sottostante)
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