| Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico |
Introduzione:
La legge finanziaria del 2007 (L. 296/06) ha introdotto innovative agevolazioni fiscali a favore di tutti i contribuenti che migliorano le prestazioni energetiche del proprio immobile.
Tali agevolazioni consistono in una detrazione dalle Imposte Dirette (Irpef – imposta sul reddito delle Persone Fisiche; ed Ires – imposta sul Reddito delle Società) del 55% delle spese sostenute dal contribuente, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro un tetto massimo di detrazioni variabile a seconda del tipo di intervento eseguito.
Le opere che rientrano nell'agevolazione: Le agevolazioni fiscali saranno concesse a interventi che consentano di migliorare l'efficienza energetica dei fabbricati esistenti, permettendo quindi di ottenere un risparmio energetico.
Riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno di energia (per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Tipo di intervento e massima detrazione:
Comunque, come tutte le detrazioni d’imposta, le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico sono consentite entro il limite che trova capienza nell’imposta derivante dalla dichiarazione dei redditi. Ciò vuol semplicemente dire che la somma eccedente non potrà essere chiesta a rimborso. Si potrà fruire delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico soltanto per interventi su fabbricati (o su parti di fabbricati) residenziali esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio potrà essere fornita o dall'accatastamento, oppure dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, se dovuta. Non sarà quindi possibile richiedere le suddette agevolazioni fiscali per spese inerenti un immobile in corso di costruzione. Tale esclusione degli edifici di nuova costruzione, infatti, è giustificata dall'esistenza di una specifica normativa di agevolazioni per il risparmio energetico adottata a livello comunitario, che assoggetta a prescrizioni minime tutti i nuovi edifici, in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Aliquota Iva: Le opere di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55% non sono soggette a particolari disposizioni in merito all'IVA applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le opere di riqualificazione energetica degli edifici saranno comunque assoggettate all’IVA con le stesse aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. A tal proposito si fa presente che le prestazioni di servizi consistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10%, a condizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori.
Riqualificazione Energetica e Finanziaria 2008:
La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico fino a tutto il 2010 e ha introdotto alcune novità:
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